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Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.

Accordi di  trasferimento patrimoniale: 

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi però potranno pattuire l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione  del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

 In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).


Come

E' necessario:

  • prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata;
  • entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento  con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.


La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell’accordo.


Costo

Diritto fisso pari a € 16,00 all’atto della conclusione dell’accordo della separazione consensuale.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970). Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) Vigente dal 10/11/2014. Legge 6 maggio 2015, n. 55.

Modalità di avvio:

Istanza di parte