Descrizione
(VEDASI ALLEGATO)
Il sottoscritto Diego Carli, Sindaco protempore del Comune di Incudine:
CONSIDERATO che a partire dal giorno 18/08/2025 sono previsti lavori di manutenzione straordinaria sulla strada VASP da Località “Giarelle” a Località “Corte” nel Comune di Incudine che verranno effettuati dalla ditta 2F Pavimentazioni;
CONSIDERATO che suddetti lavori prevederanno l’occupazione temporanea della sede stradale sia in fase di allestimento del cantiere sia in fase di esecuzione dei lavori e che per gli stessi si necessita interrompere il traffico ordinario di veicoli e pedoni in maniera tale da poter lavorare in completa sicurezza;
RITENUTO che gli interventi descritti in motivazione rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
RISCONTRATA dunque la necessità per motivi di sicurezza, di sospendere il traffico ordinario di veicoli e pedoni lungo la strada VASP da Località “Giarelle” a Località “Corte” nel Comune di Incudine a partire dal giorno 18/08/2025 fino a fine lavori.
VISTI gli Artt. 5 comma III e 6 comma IV letto b del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale fuori dei centri abitati;
VISTO l'Art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002 n" 178;
VISTO il D.M. 10.07.2002;
RICHIAMATA l’Ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Unione dei Comune dell’Alta Valle Camonica n. 1 del 01/01/2025 ad oggetto: ORDINANZA GENERICA DI DISCIPLINA E MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE;
O R D I N A
LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DA LOCALITA’ “GIARELLE” A LOCALITA’ “CORTE” DAL GIORNO 18/08/2025 FINO A FINE LAVORI.
AVVERTE
Si dispone che la ditta incaricata dei lavori venga individuata come titolare della responsabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità, la ditta esecutrice resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica:
adoperandosi nel posizionamento di adeguata segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada, adottando tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede e succede al cantiere, limitando nel caso la velocità dei veicoli, tenendo conto delle deviazioni e delle manovre da eseguire all’altezza del cantiere, relativamente al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locali;
adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, dal suo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 09.06.1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”.
prevedendo e adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni, l’accesso alle private proprietà ed ai pubblici esercizi;
In deroga alle limitazioni del presente provvedimento si dispone che sia sempre consentito l’accesso nel tratto interessato dai lavori, agli automezzi per il trasporto pubblico, ai veicoli militari, d’emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
dovrà inoltre essere garantito in ogni momento il transito da e per le proprietà private, secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori;
la segnaletica necessaria atta a stabilire gli obblighi e le limitazioni previste per effetto della presente Ordinanza, dovrà essere posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione in conformità a quanto prescritto dal D.M. 10.07.2002;
gli obblighi divieti e limitazioni dovranno essere resi di pubblica ragione mediante l’apposizione di pannelli integrativi, in particolare i divieti di sosta dovranno contenere l’indicazione temporale della validità del divieto, il riferimento al numero del presente provvedimento e in caso di rimozione gli estremi della ditta incaricata del recupero del veicolo;
in occasione della chiusura totale di una strada o di un tratto di essa, le modalità con cui attuare la sospensione temporanea del traffico dovranno sempre essere concordate con l’ente proprietario della strada e comunicate al servizio di polizia locale;
l’eventuale sospensione della circolazione deve essere comunicata con avviso alla cittadinanza mediante l’apposizione di idonei segnali e cartellonistica di informazione da collocarsi almeno 48 ore prima della chiusura nei vari tratti di strada interessati dai lavori, predisponendo anche i segnali/cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi idonei a raggiungere le principali località/vie del territorio;
al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco, contestualmente dovrà essere rimossa tutta la segnaletica temporanea prevedendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi;
In tutti i casi dovrà sempre essere dato avviso alla Polizia Locale dell’Unione dei comuni Lombarda dell’alta valle Camonica, tutte le attività previste in ordinanza devono essere sempre concordate con l’ente proprietario della strada/ autorizzate dal responsabile dell’area tecnica comunale o suo delegato;
in caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori ripristinando la consueta disciplina viabilistica.
DEMANDA
Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.
Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
IL SINDACO
(Diego Carli)