Descrizione
(VEDASI ALLEGATO)
RILEVATO che la pioggia e le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni hanno provocato numerosi danni sul territorio Comunale ed in particolare hanno causato lo straripamento del fiume in località “Val Finale”, invadendo la sede stradale;
RISCONTRATA la necessità per motivi di sicurezza, di provvedere urgentemente alla chiusura della strada in località “Val Finale”, al fine di procedere alle opere di messa in sicurezza per garantire il passaggio in dei fruitori della via stessa;
CONSIDERATO che tali lavori prevedono lo smaltimento del materiale trasportato dal fiume sulla sede stradale e pertanto si necessita della chiusura della strada;
RITENUTO che gli interventi descritti in motivazione rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
RISCONTRATA dunque la necessità per motivi di sicurezza, di sospendere il traffico ordinario dei veicoli lungo la strada agrosilvo pastorale in località “Val Finale” fino a fine lavori.
VISTI gli Artt. 5 comma III e 6 comma IV letto b del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale fuori dei centri abitati;
VISTO l'Art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002 n" 178;
VISTO il D.M. 10.07.2002
O R D I N A
LA CHIUSURA DELLA STRADA IN LOCALITA’ VAL FINALE SINO A FINE LAVORI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI IDROGEOLOGICI NEL COMUNE DI INCUDINE.
AVVERTE
i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente territorialmente. In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio sul sito www.comune.incudine.bs.it ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
IL SINDACO
(Diego Carli)